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La prevenzione degli incidenti sul lavoro è di vitale importanza.
L’informazione, la formazione e l’addestramento di tutti i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi ed equiparati sono obbligatori in tutte le aziende di ogni settore pubblico o privato, ove operi anche un solo lavoratore.
Il primo soccorso aziendale (P.S.A.), previsto dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, articoli 12, comma 1, lettere b) e c) e art. 15,comma 3; è stato particolarmente disciplinato dal D.M. del MINISTERO DELLA SALUTE - 15 luglio 2003, n. 388.
Il Decreto Ministeriale n. 388, del 15 luglio 2003 ha introdotto una specifica classificazione aziendale in diverse modalità di organizzazione del primo soccorso, individuando le tipologie di formazione degli addetti, specificando le attrezzature minime di equipaggiamento e di protezione individuale che il datore di lavoro dovrà mettere a disposizione degli stessi.
La normativa prevede adempimenti obbligatori per tutte le aziende e quindi è valida anche per le associazioni che hanno dipendenti nel proprio organico.
Il decreto classifica le aziende in tre gruppi in base alla tipologia dell'attività svolta, del numero di occupati e dei fattori di rischio secondo le seguenti modalità:
Gruppo A:
rientrano in tale gruppo tutte le aziende o unità produttive con attività industriali, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari, aziende estrattive ed altre attività minerarie, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni; aziende o unità produttive con cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro; aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell agricoltura.
Gruppo B:
rientrano in tale gruppo le aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
Gruppo C:
rientrano in tale gruppo le aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

Il datore di lavoro deve garantire la presenza sul luogo di lavoro di:
■ cassetta di pronto soccorso per le aziende dei gruppi A e B secondo quanto previsto dall'allegato 1 del D.M. 388/03. ( Vedere allegato)
■ pacchetto di medicazione per le aziende del gruppo C secondo quanto previsto dall'allegato 2 del D.M. 388/03. ( Vedere allegato)
■ Inoltre il decreto prevede l'obbligo di formazione per gli operatori addetti al primo soccorso; il corso dovrà avere una durata di 16 ore per le aziende inserite nel gruppo A e 12 ore per quelle dei gruppi B e C; le modalità per lo svolgimento dei corsi sono indicate nell'allegato 3 del DM 388/03 . ( Vedere allegato) La formazione dovrà essere ripetuta con scadenza triennale.

I rischi sono presenti tutti i giorni nelle attività di lavoro (es. uso di attrezzature, agenti pericolosi, macchine, ecc.) ma anche nei luoghi di vita o in casa (es. gas, prodotti per la pulizia, solventi, diluenti, ecc.).
I rischi possono essere eliminati alla fonte o limitati attraverso misure di prevenzione (tecniche, impiantistiche, organizzative e procedurali). Anche le misure più sofisticate possono essere rese meno valide da un uso errato o scorretto, dovuto a insufficiente preparazione o addestramento.

Le norme prevedono sanzioni in caso di violazione delle prescrizioni a carico dei datori di lavoro, dirigenti e preposti, medico competente, installatori, progettisti, nonché dei lavoratori (graduate secondo le singole responsabilità specifiche).

Oggi è in vigore il Decreto legislativo n. 81 del 2008, che ha sostituito il D.Lgs. 626/94 e:
• costituisce la normativa fondamentale italiana in tema di valutazione e prevenzione da tutti i rischi sul lavoro;
• prescrive misure di tutela in tutte le aziende, grandi e piccole, pubbliche e private (come il 626/94);
• ricomprende tutte le normative precedenti sulla salute, l’igiene e la sicurezza sul lavoro, assorbendo anche i DPR degli anni 1955/56 e il D.Lgs. 626/94;
• contiene obblighi e diritti, prescrizioni e sanzioni;
• non contiene alcune normative particolari, per le quali vigono altri decreti, ad esempio gli obblighi di valutazione dei rischi per le lavoratrici in gravidanza, maternità e puerperio (D.Lgs. 151/2001), le norme per la prevenzione degli incidenti rilevanti (D.Lgs. 334/99, “Seveso”) e le norme sulla sicurezza antincendio e sulla gestione delle emergenze (D.M. 10/3/98).
Il Decreto legislativo n. 81/2008 contiene norme per la tutela della salute e della sicurezza di tutti i lavoratori, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, e di tutti coloro
che possono essere equiparati ai lavoratori.




Il corso ha lo scopo di formare e informare il lavoratore trasferendo importanti conoscenze teorico-pratiche, valutando i rischi di ciascun ambiente lavorativo.




Fonte: SALVAMENTO ROMA
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